#9f8d22
Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il
diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione
della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
A questa legge si è arrivati dopo un lungo e travagliato percorso che, spessissimo, ha lasciato spazio allo sconforto e alla rassegnazione in chi credeva (e crede) nell’autodeterminazione dell’individuo.
Il legislatore, per anni, ha volutamente e/o negligentemente trascurato tutto ciò che riguardava il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.
Tutto questo, finalmente, è Legge dello Stato.